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Sez. 6, Sentenza n. 2880 del 23/01/1998 Ud. (dep. 06/03/1998) Rv. 210384 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Carattere istantaneo del reato - Reiterazione delle dichiarazioni calunniose - Nuova calunnia - Esclusione - Prescrizione - Decorrenza dalla prima dichiarazione - Necessità Fattispecie: dichiarazioni calunniose rese prima in sede di ispezione ministeriale in un ufficio giudiziario e poi avanti all'autorità giudiziaria.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210384-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE

La reiterazione avanti all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni calunniose a suo tempo formulate dal soggetto esaminato in sede di indagine ministeriale avanti ad un ispettore, non costituisce una nuova calunnia, essendo questa un reato istantaneo, quando il fatto riferito sia sostanzialmente il medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)