Sez. 6, Sentenza n. 9961 del 28/04/1999 Ud. (dep. 05/08/1999) Rv. 214181 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Prima comunicazione alla autorità di falsa incolpazione - Perfezione del reato - Sussistenza - Successive dichiarazioni di conferma provenienti dallo stesso o da altri soggetti - Ulteriore violazione della stessa norma - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
La calunnia è reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Le eventuali, successive dichiarazioni di conferma -senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni- non possono considerarsi ulteriori violazioni della stessa norma.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)