Sez. 6, Sentenza n. 1126 del 10/12/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 207509 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | È quello della comunicazione all'autorità della falsa incolpazione - Successive dichiarazioni di confessione - Configurabilità di continuazione - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Stante il carattere istantaneo del delitto di calunnia, che si consuma nel momento in cui la falsa incolpazione viene comunicata all'autorità, determinando così la possibilità di inizio dell'esame penale a carico di persona innocente, le eventuali successive dichiarazioni di conferma da parte dell'agente non possono considerarsi come nuova violazione della stessa disposizione di legge ai fini dell'applicabilità della continuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)