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Sez. 3, Sentenza n. 2331 del 03/03/1998 (Rv. 513272 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE | Esclusione della presunzione ex art. 2054 cod. civ. - Cessazione per effetto dell'art. 1 D.L. n. 857 del 1976 sull'assicurazione obbligatoria del trasportato a qualunque titolo - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513272-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE

L'art. 1 della legge (sull'assicurazione obbligatoria) 24 dicembre 1969 n. 990, come modificato dall'art. 1 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977 n. 39, pur avendo imposto la copertura assicurativa del trasportato a qualunque titolo, non ha comportato il venir meno della esclusione della presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ. nell'ipotesi di trasporto a titolo di cortesia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)