Sez. 3, Sentenza n. 2424 del 19/03/1997 (Rv. 503105 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Danni ai terzi trasportati - Applicabilità della presunzione ex art. 2054 cod. civ. - Esclusione - Presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1681 - Applicabilità - Condizione - Onere probatorio del danneggiato - Contenuto.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE
Nel caso di scontro fra veicoli, in favore del terzo trasportato non trova applicazione la presunzione di responsabilità del conducente (come pure del proprietario) del veicolo stabilita dall'art. 2054 cod. civ., senza che rilevi in contrario l'estensione della copertura assicurativa ai trasportati a qualsiasi titolo disposta dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 come modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione del D.L. 23 dicembre 1976, n. n. 857, non incidendo tale estensione sui presupposti, i limiti e il regime probatorio della responsabilità del proprietario e del conducente, mentre la presunzione posta a carico del vettore dall'art. 1681 dello stesso codice - configurante un'ipotesi di responsabilità aggravata - può giovare al trasportato il quale non si limiti a provare il fatto del trasporto nella sua materialità, ma, secondo le regole generali, fornisca la prova che questo sia avvenuto in esecuzione di un rapporto contrattuale, a titolo oneroso o gratuito, senza che sia configurabile a carico del conducente l'onere di dimostrare che si tratti invece di un rapporto di cortesia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)