Sez. 1, Sentenza n. 1089 del 09/02/1999 (Rv. 523065 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero delle Finanze per indebita percezione di aiuti comunitari - Processo - Svolgimento nella contumacia del Ministero delle Finanze - Sentenza - Notifica presso detta amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato - Validità - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, nella ipotesi in cui il Ministero delle Finanze sia rimasto contumace nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, da esso emessa per la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 701 del 1986, convertito in legge n. 898 del 1986, per indebita percezione di aiuti comunitari, la notifica della sentenza di primo grado ad esso fatta direttamente - e non presso l'Avvocatura dello Stato - è validamente compiuta ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ. ed è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ., per proporre ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 27/10/1986 num. 701 art. 2, Legge 23/12/1986 num. 898 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)