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Sez. 6, Sentenza n. 8802 del 02/07/1996 Ud. (dep. 30/09/1996) Rv. 205908 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Elemento psicologico - Dolo specifico - Necessità - Prova dello scopo dell'agente - Necessità - Fine di procurare un vantaggio a sei o un danno ingiusto ad altri.
Stato
decisa il 1996-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205908-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

In tema di abuso di d'ufficio (art. 323 cod. pen.), per la sussistenza del dolo specifico occorre che gli effetti di ingiusto vantaggio o di danno conseguenti al comportamento abusivo costituiscano il precipuo obiettivo a cui tende e che ha mosso la volontà dell'agente. Non basta cioè che essi cadano nel raggio di cognizione di chi agisce, ma devono essere l'elemento polarizzante della sua volontà. Una volta, quindi, accertata l'oggettività dell'abuso attraverso la devianza dell'atto dalle regole poste a presidio dei principi di imparzialità e/o di buona amministrazione, e la coscienza e volontà di tale devianza, che comprende normalmente anche quella delle relative conseguenze, è indispensabile, per stabilire se sussista il reato, individuare e provare che cosa in concreto si è prefisso l'agente con la sua condotta, ritenendo sussistente il reato solo se tale scopo si identifichi nel procurare un danno ad altri o un vantaggio ingiusto, ed escludendolo in caso contrario, indipendentemente dalla eventuale prevedibilità e occorrenza in concreto di simili effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)