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Sez. 6, Sentenza n. 3391 del 14/12/1995 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204496 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere | Abuso d'ufficio - Requisito della "doppia ingiustizia" - Condotta e fine "contra legem" - Membro di commissione tributaria di secondo grado - Violazione del dovere di astensione - Attivazione ai fini della modifica del collegio giudicante ed al momento della deliberazione - Rigetto del ricorso dell'amministrazione finanziaria - Dolo specifico del reato - Sussistenza - Ragione: ingiustizia del fine perseguito - Alterazione della "par condicio civium" - Fattispecie: sentenza assolutoria del G.I.P. - Fine individuato nel riconoscimento di pretesa patrimoniale di una società verso l'amministrazione finanziaria - Esclusione dell'ingiustizia del fine - Annullamento della S.C..
Stato
decisa il 1995-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204496-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere

Il reato di abuso d'ufficio postula il requisito della "doppia ingiustizia", nel senso che dev'essere "contra legem" non solo la condotta, ma anche il fine perseguito dall'agente. Sussiste, pertanto, il dolo specifico del reato nell'ipotesi di un membro di una commissione tributaria di secondo grado, che violando il dovere di astensione, si adoperi per la modifica del collegio giudicante e si attivi al momento della decisione, ottenendo il rigetto del ricorso proposto dall'amministrazione finanziaria. Finalità, questa, che realizza un vantaggio ingiusto, in quanto diretta a provocare una lesione della "par condicio civium" attraverso un atto giurisdizionale, la cui conformità al principio della soggezione del giudice solo alla legge, sancito dall'art. 102 Cost., rappresenta un valore tutelabile sul piano penale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la sentenza del G.I.P., che aveva escluso l'ingiustizia del fine perseguito dall'agente, sul rilievo che questi mirava, in concorso con altri, al riconoscimento della pretesa patrimoniale di una società, nei confronti dell'amministrazione finanziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Costituzione art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)