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Sez. 6, Sentenza n. 5507 del 16/02/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205467 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge | Elemento psicologico - Dolo specifico - Necessità - Esclusività del fine di vantaggio per sè o per altri - Necessità - Esclusione - Coesistenza della volontà di realizzare l'interesse dell'amministrazione - Rilevanza - Limiti - Reato - Sussistenza - Fattispecie in tema di utilizzazione a fine anche privato di strutture ospedaliere.
Stato
decisa il 1996-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205467-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge

Nel reato di abuso in atti di ufficio come modificato dalla legge 12 aprile 1990 n. 86 possono ritenersi confluite le originarie figure di peculato per distrazione, interesse privato e abuso innominato ed il reato è punito a titolo di dolo specifico, sicché alla cosciente e volontaria condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di "abusare" del suo ufficio, deve accompagnarsi la cosiddetta "finalizzazione" della condotta stessa, integrante appunto la specificità del dolo, consistente nella necessità che il fatto sia posto in essere "al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (secondo comma) o non patrimoniale (primo comma). Tuttavia non è richiesto che tale fine deve essere perseguito in modo esclusivo ed la sussistenza del reato è compatibile quando accanto al fine di vantaggio si sovrapponga o si affianchi anche il conseguimento di un interesse pubblico. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello con la quale due medici che avevano utilizzato le strutture ospedaliere al fine di favorire la propria attività professionale privata sul presupposto che tale fine non era esclusivo, associandosi a quello dell'arricchimento della esperienza professionale di tutta l'equipe ospedaliera all'interno della struttura sanitaria pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)