diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12679 del 09/07/2004 (Rv. 576426 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Illeciti depenalizzati dal d. lgs. n. 507 del 1999 - Termine di novanta giorni per la trasmissione degli atti, da parte dell'autorità giudiziaria, all'autorità amministrativa - Carattere perentorio - Esclusione - Termine perentorio di cui all'art. 14 legge n. 689 del 1981 - Decorrenza per gli illeciti depenalizzati - Dalla data di ricezione degli atti da parte della pubblica amministrazione.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576426-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 102 D.Lgs. n. 507 del 1999 per la trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria, degli atti concernenti violazioni depenalizzate alla competente autorità amministrativa, non è perentorio; mentre il termine perentorio previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 decorre, nel caso di illeciti depenalizzati, dal giorno in cui la pubblica amministrazione riceve gli atti trasmessile dall'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)