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Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006 (Rv. 586614 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Omessa notificazione degli estremi della violazione nei termini ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria - Successiva notifica della ordinanza ingiunzione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586614-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)