Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 28/09/1973 (Rv. 365824 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - DISTINZIONE DALLA SOCIETA - PROVA DI UNA SOCIETA - ELEMENTI DELLA COMUNIONE TACITA - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - DISTINZIONE DALLA SOCIETA - PROVA DI UNA SOCIETA - ELEMENTI DELLA COMUNIONE TACITA - IRRILEVANZA.*
La comunione tacita familiare, ammissibile anche in ordine ad attivita diverse da quella agricola espressamente prevista dall'art 2140 cod civ, costituisce un'entita giuridica affine a quella della societa, ma diversa e distinta, talche, per dimostrare l'esistenza di una societa non e determinante il riferimento ad elementi sintomatici della comunione predetta. (V 569/72, mass n 356591; 103/71, mass n 349455; 2725/67, mass n (V 330219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)