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Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 15/02/2005 (Rv. 579514 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cessione dei beni - Indennità - Liquidazione - Determinazione in base ai criteri di cui alla legge n. 385 del 1980 "salvo conguaglio" - Declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 223 del 1983) - Diritto alla integrazione della indennità - Prescrizione - Trattative per la composizione della controversia - Efficacia interruttiva della prescrizione - Condizioni - Legittimazione dell'organo che agisce per l'ente espropriante - Fattispecie concernente trattative condotte da un assessore comunale.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579514-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nel caso in cui l'indennità di espropriazione sia stata convenuta in occasione della cessione del fondo in base ai criteri fissati dalla legge n. 385 del 1980, con "salvezza di conguaglio", la prescrizione del diritto dell'espropriato ad ottenere l'integrazione dell'indennizzo, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale di detti criteri (sentenza n. 223 del 1983), deve ritenersi interrotta dalle trattative intercorse con l'organo legittimato ad assumere obbligazioni per l'ente pubblico soltanto se dal comportamento di quest'ultimo risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata esclusivamente per questioni attinenti alla quantificazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto (Nella specie, le trattative erano state condotte per un Comune dall'assessore agli affari legali, in esecuzione di una delibera della giunta municipale e la sua attività era stata ratificata dal consiglio comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2943, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 28/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)