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Sez. 1, Sentenza n. 8915 del 24/07/1992 (Rv. 478323 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | In base ai criteri di cui alla legge n. 385 del 1980 - Declaratoria di illegittimità costituzionale degli stessi - Conseguenze - Azione per la integrazione della indennità fino al valore venale del bene - Esperibilità - Termine.
Stato
decisa il 1992-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478323-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere

Qualora l'indennità di espropriazione o l'indennità di occupazione siano state determinate in sede amministrativa, senza opposizioni dell'espropriato, in base ai criteri fissati dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 e con "salvezza di conguaglio", e poi l'espropriato medesimo, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale di detti criteri, resa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223 del 1983, promuova giudizio per l'integrazione di quanto in precedenza liquidatogli fino a concorrenza del valore venale del bene, la relativa azione, non essendo qualificabile come opposizione a dette stime amministrative, sottrae ai termini di decadenza di cui agli artt. 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e resta esperibile nell'ordinario termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)