Sez. 1, Sentenza n. 9492 del 28/06/2002 (Rv. 555455 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Sistema dell'indennizzo salvo conguaglio - Dichiarazione di incostituzionalità - Prescrizione del diritto al rimanente credito indennitario - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il sistema di indennizzo salvo conguaglio, di cui alla legge n. 385 del 1980, è stato automaticamente ed immediatamente sostituito con il criterio di liquidazione dell'indennità di cui all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983. Solo dopo questa e con la reviviscenza della legge del 1865, rimasta quiescente per l'efficacia temporanea della legge n. 385 del 1980, gli espropriati hanno potuto agire per chiedere l'indennità, sicché dalla pubblicazione della sentenza e non dalla data dell'atto traslativo (cessione o esproprio), decorre la prescrizione del diritto al conguaglio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)