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Sez. L, Sentenza n. 6804 del 11/05/2002 (Rv. 554340 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Regimi previdenziali integrativi - Adeguamento delle prestazioni - Disciplina ex art. 59 legge n. 449 del 1997 - Applicabilità - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554340-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 59, quarto comma, della legge n. 449 del 1997, che comporta l'aumento delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con la soppressione, a decorrere dall'1 gennaio 1998, di diversi meccanismi di adeguamento, trova applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, atteso che la disposizione si riferisce alle prestazioni pensionistiche previste dal terzo comma dello stesso art. 59, che espressamente ricomprende le prestazioni pensionistiche complementari di cui ai decreti legislativi n. 563 del 1996, n. 124 del 1993 e n. 357 del 1990; né tale estensione autorizza dubbi di legittimità costituzionale, atteso che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali complementari preesistenti al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 con quelli di nuova costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 563, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)