diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5415 del 05/03/2010 (Rv. 613486 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Personale pubblico con qualifica di dirigente generale - Cassazione dal servizio in data anteriore al 1° gennaio 1998 - Successivo riconoscimento dell'indennità di posizione di cui all'art. della legge n. 334 del 1997 - Conseguenze - Diritto alla riliquidazione della pensione - Esclusione - Fondamento - Adeguamento delle prestazioni pensionistiche - Art. 59, comma 4, della legge n. 449 del 1997 - Clausole (c.d. "clausole oro") di adeguamento collegate all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio - Abolizione - Adeguamento collegato alle variazioni del costo della vita - Obbligatorietà - Applicabilità del principio nei regimi aziendali integrativi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613486-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di adeguamento delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento, in favore del personale degli enti pubblici con qualifica di dirigente generale, dell'indennità di posizione prevista dall'art. 1 della legge n. 334 del 1997, con decorrenza dal 31 dicembre 1998, non comporta l'adeguamento automatico delle prestazioni a carico del Fondo integrativo di previdenza ad esaurimento di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 761 del 1979 in favore del personale andato in pensioni con la medesima qualifica in data anteriore al 1° gennaio 1998, trovando applicazione, anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, il principio di cui all'art. 59, comma 4, della legge n. 449 del 1997 in virtù del quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche ivi disciplinate opera esclusivamente nelle forme di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, con la conseguente abolizione delle clausole (c.d. "clausole oro") di adeguamento collegate all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, per effetto della quale trova obbligatoriamente applicazione dall'anzidetta data il sistema di adeguamento collegato alle variazioni del costo della vita.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 590 com. 4, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 563

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)