Sez. L, Sentenza n. 16221 del 28/10/2003 (Rv. 567751 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | Pensione - Adeguamento delle prestazioni - Disciplina ex art. 59 legge n. 449 del 1997 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alla variazione nella retribuzione pensionabile del personale in servizio - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA
La disposizione di cui all'art. 59, quarto comma, della legge n. 449 del 1997, che comporta la soppressione, a decorrere dall'1 gennaio 1998, di meccanismi di adeguamento diversi da quello previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, anche se collegati all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento I.N.A.M., della pensione dei dipendenti (nella specie: dirigente generale) dell'istituto, risultando pertanto inapplicabile ai dipendenti collocati a riposo la deroga disposta dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 esclusivamente per i "pari grado" in servizio.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 4 CORTE COST., Legge 02/10/1997 num. 334 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)