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Sez. 1, Sentenza n. 4859 del 27/10/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200019 - 01

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere | Bancarotta prefallimentare - Momento consumativo del reato - Sentenza dichiarativa del fallimento - Fattispecie in tema di revoca dell'indulto.
Stato
decisa il 1994-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200019-01

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere

La dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato di bancarotta e non una condizione oggettiva di punibilità, di guisa che tale reato si concretizza in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attività di sottrazione di beni, sia dichiarato fallito. (Nella fattispecie, relativa a revoca di indulto, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del reato, la data, riportata in calce al capo di imputazione, che indicava solo il periodo di sottrazione dei beni dell'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)