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Sez. 1, Sentenza n. 1825 del 06/11/2006 Cc. (dep. 22/01/2007) Rv. 235793 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Condizione oggettiva di punibilità - Esclusione - Elemento costitutivo del reato - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235793-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità; pertanto il reato si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attività di sottrazione dei beni aziendali, sia dichiarato fallito.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)