Sez. U, Sentenza n. 3468 del 19/05/1988 (Rv. 458818 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - RAPPORTO DI LAVORO DEL CITTADINO ITALIANO CON L'AMBASCIATA DI UNO STATO STRANIERO - CONTROVERSIE RELATIVE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - PRESUPPOSTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - RAPPORTO DI LAVORO DEL CITTADINO ITALIANO CON L'AMBASCIATA DI UNO STATO STRANIERO - CONTROVERSIE RELATIVE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - PRESUPPOSTI.*
In forza del principio consuetudinario par in parem non habet jurisdictionem, universalmente riconosciuto e rientrante nella previsione del primo comma dell'art. 10 cost., gli stati esteri non sono soggetti alla giurisdizione italiana, neppure per gli Atti compiuti nel territorio della Repubblica, purché si tratti di una attività diretta alla realizzazione dei loro fini pubblici, mentre l'immunità giurisdizionale non spetta nel caso di Esercizio, da parte di detti stati, di un'attività meramente privata. Pertanto, il rapporto di lavoro con l'ambasciata in Italia di uno stato straniero, quando abbia per oggetto mansioni impiegatizie direttive o di concetto e, come tale, implichi l'inserimento del dipendente nell'organizzazione pubblicistica del detto stato per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, resta sottratto alla giurisdizione del giudice italiano. (V 4005/82, mass n 421966; (V 3063/79, mass n 399418; (V 1653/74, mass n 369830; (V 3803/74, mass n 372326).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)