Sez. 2, Sentenza n. 6504 del 30/11/1988 (Rv. 460823 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI SERVITÙ DI PASSAGGIO - DEDUZIONE INIZIALE DELL'ESISTENZA DI TITOLO NEGOZIALE - PROSPETTAZIONE IN APPELLO DI DIVERSO MODO DI ACQUISTO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI SERVITÙ DI PASSAGGIO - DEDUZIONE INIZIALE DELL'ESISTENZA DI TITOLO NEGOZIALE - PROSPETTAZIONE IN APPELLO DI DIVERSO MODO DI ACQUISTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Promossa Azione da parte del proprietario di un fondo per il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di passaggio su un fondo altrui fondata su un titolo negoziale (nella specie atto di divisione) non costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione di un diverso modo di acquisto della servitù (nella specie per destinazione del padre di famiglia) e ciò perché la "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà o di altro diritto reale è lo stesso diritto vantato e non il titolo (usucapione, contratto ecc.) che ne costituisce la fonte. (V 4276/84, mass n 436202; (V 4606/84, mass n 436527).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)