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Sez. 2, Sentenza n. 8717 del 08/09/1997 (Rv. 507679 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | "Actio negatoria servitutis" - Relativa "causa petendi" - Modificazione in sede di giudizio appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507679-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)

La "causa petendi" dell'"actio negatoria servitutis" va identificata (in uno con la lamentata violazione del diritto dominicale) nella esistenza, in capo all'attore, di un diritto di proprietà (o di comproprietà) sull'immobile, indipendentemente dal relativo titolo di acquisto, così che non confligge con il divieto dello "ius novorum" in sede di giudizio di appello (in quanto non introduttiva di una diversa pretesa) la deduzione, compiuta per la prima volta in sede di gravame a fondamento della già spiegata domanda, di un titolo di acquisto diverso da quello inizialmente dedotto, ovvero della esistenza di un diritto dominicale limitato alla comproprietà, in luogo della proprietà piena originariamente vantata in primo grado. Tale "regula iuris" trova, peraltro, un limite con riferimento alla posizione giuridica dell'appellato in relazione al bene oggetto della controversia, perché, valido il principio per tutte le ipotesi in cui l'appellato risulti estraneo alla "res" (nel senso di non esserne comproprietario), esso sarà, per converso, inapplicabile nel caso in cui la "mutatio tituli" operata dall'appellante (da proprietà in comproprietà) si risolva nel (potenziale) riconoscimento, in capo alla controparte, della qualità, a sua volta, di comproprietaria, con conseguente introduzione, nel giudizio, di un tema di indagine completamente nuovo, e perciò stesso inammissibile in sede di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di appello con la quale si era ritenuto integrare una inammissibile "mutatio libelli" la richiesta di un condomino, - che si era in primo grado proclamato titolare esclusivo dell'area sottostante una rampa di scale di sua esclusiva proprietà - di vedersi riconosciuto, in sede di gravame, il vantato diritto soltanto a titolo di comproprietà, con ciò implicitamente inferendo, nel nuovo giudizio, la possibilità che all'altro condomino, suo contraddittore, fosse, a sua volta, riconosciuta la qualità di comproprietario, ciò che avrebbe dovuto costituire oggetto di un ulteriore, ed inammissibile, accertamento di fatto in sede di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)