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Sez. 2, Sentenza n. 4276 del 21/07/1984 (Rv. 436202 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DELL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE - DEDUZIONE IN APPELLO DELL'AVVENUTA USUCAPIONE DEL BENE RIVENDICATO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436202-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DELL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE - DEDUZIONE IN APPELLO DELL'AVVENUTA USUCAPIONE DEL BENE RIVENDICATO - AMMISSIBILITÀ.*

Costituisce domanda nuova, come tale improponibile in appello per la prima volta, soltanto quella che, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche mai prospettate in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, così alterando l'oggetto sostanziale della Azione ed i termini della controversia. Pertanto, proposta in primo grado l'Azione di rivendicazione, non comporta novità nei termini suddetti l'allegazione in grado di appello dell'avvenuta usucapione del bene rivendicato, dovendosi la relativa istanza ritenere virtualmente compresa nella domanda originaria, alla stregua del principio per cui l'attore deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione. (V 1301/83, mass n 426087; (V 3858/83, mass n 428783; (V 1393/79, mass n 397692).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)