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Sez. 2, Sentenza n. 7694 del 11/02/2016 Cc. (dep. 25/02/2016) Rv. 266204 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Terzo cessionario di credito ipotecario - Ammissione allo stato passivo - Anteriorità del credito e buona fede del cessionario - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266204-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 45, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)