Sez. 5, Sentenza n. 1841 del 24/11/2016 Cc. (dep. 16/01/2017) Rv. 269123 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Cessione del credito ipotecario in data successiva al provvedimento cautelare - Affidamento incolpevole del cessionario - Configurabilità.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia preesistente al sequestro non è precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all'adozione del provvedimento ablativo, atteso che la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina soltanto la sostituzione del creditore originario, sicché il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone sia i diritti che gli oneri ed i rischi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)