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Sez. 3, Sentenza n. 3474 del 22/04/1997 (Rv. 503869 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Diritto del difensore - Natura - Processo del lavoro - Credito del difensore distrattario - Natura di credito di lavoro - Esclusione - Natura ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503869-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Il credito azionato in "executivis" dal difensore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo a un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente, dovendosi escludere che si verta in ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)