Sez. U, Sentenza n. 2948 del 09/04/1990 (Rv. 466521 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - PARTE RAPPRESENTATA DA PROCURATORE LEGALE - PROCURATORE ESERCENTE FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE CUI È ASSEGNATO - ELEZIONI DI DOMICILIO NEL LUOGO IN CUI HA SEDE IL GIUDICE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - PARTE RAPPRESENTATA DA PROCURATORE LEGALE - PROCURATORE ESERCENTE FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE CUI È ASSEGNATO - ELEZIONI DI DOMICILIO NEL LUOGO IN CUI HA SEDE IL GIUDICE - NECESSITÀ.*
Nel procedimento davanti al pretore, anche nel rito del lavoro, e per il caso in cui la parte stia in giudizio rappresentata da procuratore legale (con la conseguente inapplicabilità dell'art. 58 disp. Att. Cod. proc. civ., in relazione agli artt. 314 secondo comma, 414 n. 2 e 416 primo comma cod. proc. civ., riguardanti l'ipotesi in cui la parte stia in giudizio personalmente), il procuratore medesimo è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha Sede, considerandosi, in difetto, elettivamente domiciliato presso la cancelleria (pure ai fini della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve d'impugnazione), esclusivamente quando eserciti il proprio ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, mentre, quando operi nell'ambito di tale circoscrizione (anche in comune diverso da quello Sede del tribunale), le notificazioni, in Mancanza di elezione di un diverso domicilio, sono da effettuarsi presso il domicilio risultante dall'albo professionale. (V 871/85, mass n 439055; (V 4/83, mass n 424799).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)