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Sez. 5, Sentenza n. 10938 del 27/05/2015 (Rv. 635587 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE | Lavori extracontrattuali - Iscrizione di riserva - Mera possibilità di un maggiore reddito futuro - Applicabilità dell'art. 60 (ora 93), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635587-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE

In tema di redditi d'impresa, l'iscrizione nel registro contabilità di una riserva d'appalto relativa a lavori di cui il contribuente appaltatore abbia dimostrato, come suo onere, l'estraneità al contratto, integra una domanda di ulteriori compensi e comporta una mera possibilità di futuri e maggiori redditi, i quali, non essendo certi, non rilevano, neppure nella misura del 50 per cento, di cui all'art. 60 (ora 93) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito imponibile, che avverrebbe, altrimenti, in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva del soggetto passivo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)