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Sez. 5, Sentenza n. 13581 del 02/11/2001 (Rv. 551859 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE | Richieste di maggiorazioni di prezzo fondate su varianti in corso d'opera sostanziantesi in modifica del contratto - Pretese di carattere risarcitorio - Contabilizzazione secondo la disciplina recata dall'art. 60 TUIR - Esclusione - Richiesta di maggiorazione di prezzo in relazione a lavori di durata ultrannuale eseguiti su ordinazione - Computabilità nella base imponibile - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551859-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le maggiorazioni di prezzo richieste dall'appaltatore in relazione a lavori di durata ultrannuale, eseguiti su ordinazione, possono essere prese in considerazione, in conformità del principio generale stabilito dall'art. 75 del d.P.R. n. 917/86 (il quale stabilisce, in via generale, che le componenti positive del reddito d'impresa concorrono a formare lo stesso secondo il principio di "competenza"), sempre che siano "certe" nella loro esistenza e "determinabili" in modo obiettivo, non rendendosi invece possibile attribuire rilevanza reddituale a pretese unilaterali che costituiscano mere "speranze" di ricavi. Da ciò non consegue - peraltro - che solo gli importi revisionali possano intendersi ricompresi nella previsione della norma in esame, non essendovi motivo di escludere rilevanza reddituale a tutte quelle pretese comunque caratterizzate da un elevato grado di "certezza" e di "determinabilità", ancorché non dirette al riconoscimento di importi revisionali (in applicazione di un tale principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice tributario di merito la quale aveva escluso la rilevanza di alcune "riserve", relative a varianti in corso d'opera non formalizzate in atti aggiuntivi e a pretese risarcitorie, iscritte nella contabilità dei lavori, ritenendole - a tal fine - non assimilabili neppure alle "maggiorazioni di prezzo" contemplate dal secondo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 917/86).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2426

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)