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Sez. 5, Sentenza n. 2551 del 27/05/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214587 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Obbligo di trasmissione degli atti sui quali si fonda il provvedimento impugnato - Sussistenza - Obbligo del giudice del riesame di acquisire e valutare anche altri atti indicati dall'indagato - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Congrua motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214587-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di riesame di provvedimenti cautelari, poiché l'art 324 comma 3 cod.proc.pen. prevede che l'autorità procedente trasmetta al competente tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento, non sussiste da parte del giudicante l'obbligo di acquisire e valutare altri atti, compresi quelli eventualmente indicati dall'indagato, ma unicamente quello di verificare, utilizzando il suo potere discrezionale, l'utilità, ai fini del procedimento, della richiesta difensiva, con la conseguenza che la eventuale decisione negativa deve solo essere adeguatamente motivata. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta nella quale il tribunale del riesame ha ritenuto superflua la acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dall'indagato alla Guardia di Finanza, verbali non facenti parte degli atti del PM e la cui allegazione era stata richiesta al giudice dall'indagato stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)