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Sez. 2, Sentenza n. 5756 del 28/10/1997 Cc. (dep. 08/11/1997) Rv. 209016 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Interrogatorio di garanzia - Natura di elemento favorevole sopravvenuto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209016-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di riesame, poiché l'interrogatorio di garanzia (testualmente equiparato dall'art. 294.1 cod. proc. pen. a quello reso in sede di convalida del fermo) non costituisce, di per sè, elemento favorevole all'indagato, non essendo un atto che per sua natura porti necessariamente elementi a supporto della difesa, dall'omessa trasmissione nei termini di cui al quinto comma dell'art. 309 c.p.p. del relativo verbale all'organo del riesame non può automaticamente derivare la perdita di efficacia della misura, sancita dal decimo comma della medesima disposizione. Gli <<elementi favorevoli>> ai quali si riferiscono le norme predette, infatti, consistono non in mere asserzioni difensive - come quelle documentabili nel verbale di interrogatorio - bensì in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del pubblico ministero, che servano in concreto a discolpare l'indagato e che potrebbero restare ignoti al giudice del riesame se l'organo dell'accusa non fosse obbligato alla "discovery" dal precetto di cui all'art. 309.5 cod. proc. pen.; disposizione, quest'ultima, che dunque non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovino già pacificamente nella disponibilità della difesa e che da questa possano essere utilizzati o prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)