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Sez. 1, Sentenza n. 508 del 28/01/1998 Cc. (dep. 11/06/1998) Rv. 210768 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Atti sopravvenuti favorevoli - Mancata trasmissione - Nullità del procedimento di riesame - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Inefficacia della misura - Eccepibilità con ricorso in Cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210768-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di riesame delle misure cautelari la mancata trasmissione, da parte del Pubblico Ministero, di atti sopravvenuti favorevoli all'indagato non determina una nullità incidente sul procedimento di riesame, neppure sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa; ciò in quanto la legge prevede una specifica sanzione e precisamente la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva. Tale inefficacia, non intaccando l'originaria legittimità del provvedimento impositivo della misura, deve essere fatta valere, ove non si provveda di ufficio, con l'attivazione, mediante istanza di scarcerazione, del distinto procedimento regolato dall'art.306 cod. proc. pen. Tuttavia, non potendosi ritardare una decisione che incide sulla libertà personale dell'individuo, l'inefficacia della cautela restrittiva può essere eccepita anche nel corso del procedimento di riesame, ma solo ove ciò sia possibile e cioè solo quando il giudice dell'impugnazione sia in grado, avendone il potere, di apprezzare la fondatezza o meno, dell'eccezione. (Ha peraltro precisato la Corte che l'inefficacia della misura coercitiva per la mancata trasmissione di atti sopravvenuti favorevoli all'indagato non può essere eccepita in sede di ricorso per cassazione perché non lo consentono i limiti del giudizio di legittimità, richiedendosi, per determinare se tali atti siano favorevoli, o meno, all'indagato, una valutazione prettamente di merito sull'effettiva loro rilevanza ai fini della difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)