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Sez. 6 - , Sentenza n. 1735 del 07/11/2018 Cc. (dep. 15/01/2019) Rv. 274941 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regresso del procedimento - Annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione soltanto "quoad poenam" - Criterio di computo dei termini massimi di fase.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274941-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di durata della custodia cautelare, nell'ipotesi di regressione del procedimento, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il limite costituito dal doppio dei termini di fase ex art. 304, comma 6, cod. proc. pen., si determina tenendo conto, oltre che dei tempi di custodia maturati dall'imputato nella medesima fase del procedimento prima della regressione, anche di quelli sofferti durante la pendenza del procedimento in Cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto in sede di legittimità, sono applicabili soltanto i termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dagli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)