Sez. 5 - , Sentenza n. 4049 del 09/01/2019 Cc. (dep. 28/01/2019) Rv. 275313 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Annullamento con rinvio della sentenza d'appello anche in punto di responsabilità - Computo dei termini di fase - Criteri.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado disposto dalla Corte di cassazione anche in punto di responsabilità dell'imputato, i termini di durata della custodia cautelare ricominciano a decorrere dalla decisione di annullamento e non potranno protrarsi oltre il doppio del termine massimo previsto per la fase d'appello, computando l'intero periodo trascorso "in vinculis" dall'originaria decorrenza, e cioè dalla sentenza di primo grado, ivi compreso il periodo di custodia cautelare sofferto durante la pendenza del procedimento in cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)