Sez. 1, Sentenza n. 2514 del 09/04/1983 (Rv. 427370 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI DIVORZIO - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI DIVORZIO - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 in tema di revisione dei provvedimenti sull'affidamento dei figli e sull'assegno di divorzio non introduce alcuna distinzione tra le ipotesi in cui la sentenza di scioglimento o di cessione degli effetti civili del matrimonio abbia provveduto, accogliendo o respingendo le domande corrispondenti, ovvero abbia omesso di pronunziare al riguardo (per difetto di domanda). Pertanto, è consentito al coniuge divorziato di chiedere, successivamente alla sentenza di divorzio e in relazione al citato art. 9, la Determinazione dell'assegno precedentemente non fissato. (Conf 4470/77, mass n 388080).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)