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Sez. 1, Sentenza n. 5029 del 29/05/1990 (Rv. 467457 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - MANCATA RICHIESTA NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO - RICHIESTA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467457-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - MANCATA RICHIESTA NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO - RICHIESTA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, in tema di revisione, fra l'altro, dell'assegno di divorzio, è invocabile, in difetto di espresse distinzioni, non soltanto per una modifica delle determinazioni adottate in proposito dalla sentenza di divorzio, ma anche per chiedere ed ottenere l'assegno medesimo, ove non domandato o negato nel precedente giudizio. (Conf 2514/83, mass n 427370; (Conf 4470/77, mass n 388080).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 899 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)