Sez. 1, Sentenza n. 2339 del 02/02/2006 (Rv. 588811 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione (art. 9 legge 898 del 1970) - Mancata attribuzione dell'assegno al momento del divorzio - Richiesta successiva - Ammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Se dopo la pronuncia del giudice del divorzio sopravvengono "giustificati motivi", con riferimento alla valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, la fissazione per la prima volta di un assegno divorzile può avvenire ai sensi dell'art. 9, e non dell'art. 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)