Sez. 1, Sentenza n. 4915 del 04/10/1996 Cc. (dep. 07/12/1996) Rv. 207717 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro e confisca dei beni - Proroga della durata del sequestro entro il termine di un anno - Provvedimento emesso "de plano" senza audizione del difensore - Questione di costituzionalità dell'art. 2 ter, comma terzo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 in riferimento all'art. 24 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di sequestro e confisca dei beni di appartenenti ad associazioni mafiose, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2 ter, comma terzo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il provvedimento di proroga della durata del sequestro sia emesso previa audizione del difensore. Infatti, le modalità relative all'esercizio del diritto di difesa, tutelato dal citato precetto costituzionale, sono rimesse alla scelta discrezionale del legislatore, tradottasi nella specie della facoltà assicurata al difensore di far valere la nullità del provvedimento di proroga mediante l'impugnazione del decreto che ha disposto la confisca dei beni in sequestro.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)