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Sez. 1, Sentenza n. 3814 del 21/05/1999 Cc. (dep. 25/06/1999) Rv. 213830 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Provvedimento di sequestro e di proroga del termine di efficacia - Impugnabilità autonoma e immediata - Esclusione - Proponibilità di incidente di esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213830-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di sequestro di beni nella disponibilità di indiziati dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, così come in tema di proroga del termine di efficacia del sequestro in caso di indagini complesse, ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, della legge n. 575 del 1965, non è consentita l'autonoma e immediata impugnazione del relativo decreto, in considerazione del principio generale di tassatività delle impugnazioni, della natura meramente strumentale del provvedimento e delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale, connotata da incisive decadenze; né è consentita l'opposizione allo stesso giudice nella forma dell'incidente di esecuzione, che condurrebbe ad eludere, mediante il riesame della vicenda cautelare da parte del giudice dell'esecuzione prima e poi, eventualmente, della Corte di cassazione, il principio generale di tassatività delle impugnazioni.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)