Sez. 1, Sentenza n. 6348 del 12/11/1997 Cc. (dep. 21/01/1998) Rv. 209403 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro di beni - Proroga della durata del sequestro entro il termine di un anno - Provvedimento emesso de plano senza audizione del difensore - Impugnazione - Esclusione - Incidente di esecuzione - Ammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di sequestro dei beni di appartenenti ad associazioni mafiose, così come in caso di proroga, ai sensi dell'art 2 ter, comma terzo, della L. 31 maggio 1965 n. 575, non è prevista alcuna impugnazione contro il decreto del Tribunale, conformemente alla natura cautelare del provvedimento, alle caratteristiche del procedimento, connotato da rapide decadenze, ed al dettato dell'art 3 ter della stessa legge, che fornisce indicazione dei provvedimenti soggetti ad impugnazione.Tuttavia, senza vulnerare la regola della tassatività dei mezzi di impugnazione ed in base al principio generale per il quale contro provvedimenti non altrimenti impugnabili che incidono su diritti soggettivi, tanto più se emessi senza il contraddittorio dell'interessato, questi non può restare senza tutela, deve ritenersi consentita l'opposizione allo stesso giudice nella forma dell'incidente di esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)