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Sez. 2, Sentenza n. 5465 del 08/09/1986 (Rv. 447986 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ALTERAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DELLA COSA COMUNE NELLA DISPONIBILITÀ ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447986-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ALTERAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DELLA COSA COMUNE NELLA DISPONIBILITÀ ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - ILLEGITTIMITÀ.*

Il diritto di comproprietà dei condomini sulle parti comuni dell'edificio deve ritenersi leso ogni qual volta uno dei partecipi abbia attratto la cosa comune in tutto o in parte nella propria disponibilità esclusiva, sottraendola alla possibilità di sfruttamento collettivo. (nella specie, la C. S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva riconosciuto l'illegittimità dell'opera con cui un condomino aveva occupato con la parte terminale della canna fumaria una porzione del lastrico solare comune adibito anche a stenditoio, determinando in tal modo l'alterazione di tale destinazione anche per le immissioni di calore e di fumo). (Conf 4451/84, mass n 436353; (Conf 6608/82, mass n 424244; (Conf 2117/82, mass n 419989; (Conf 579/76, mass n 379227; (Conf 2759/73, mass n 366294).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)