Sez. L, Sentenza n. 6179 del 21/10/1986 (Rv. 448453 - 01)
OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - ESONERO DAL PAGAMENTO EX ART. 23 QUATER DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - CONDIZIONI.*
OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - ESONERO DAL PAGAMENTO EX ART. 23 QUATER DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 23 quater del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33), il beneficio dell'esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od Onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi (compresi quelli sociali di malattia) dovuti, per periodi di paga anteriori al 31 dicembre 1979, alle gestioni previdenziali ed assistenziali amministrate dall'i.N.P.S. spetta sempreché il datore di lavoro abbia provveduto al pagamento dei contributi predetti entro il 30 giugno 1980; pertanto, nel rispetto di tale limite temporale, il beneficio dell'integrale esonero da sanzioni amministrative ed accessori compete non solo nel caso in cui detto pagamento sia stato effettuato in un'unica soluzione (secondo la previsione del primo comma della norma citata), ma anche nel caso (previsto dal secondo comma della stessa norma) di pagamento rateale, esclusa, peraltro, la ripetibilità - nell'ipotesi di acconti rateali anteriori all'entrata in vigore della legge n. 33 del 1980 ed eccedenti il debito contributivo - delle sanzioni amministrative già versate. (V 3619/85, mass n 441218).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 23 quater CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 23 quinquies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)