Sez. 3, Sentenza n. 1405 del 23/02/1983 (Rv. 426227 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*
Nel caso di Esercizio del diritto di riscatto agrario, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il prezzo da rimborsare all'acquirente costituisce debito di valuta e, come tale, non è passibile di aumento per effetto della svalutazione monetaria verificatasi dopo la stipulazione della compravendita. (V 1464/81, mass n 412127; (V 4809/79, mass n 401420).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)