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Sez. 3, Sentenza n. 1405 del 23/02/1983 (Rv. 426227 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426227-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*

Nel caso di Esercizio del diritto di riscatto agrario, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il prezzo da rimborsare all'acquirente costituisce debito di valuta e, come tale, non è passibile di aumento per effetto della svalutazione monetaria verificatasi dopo la stipulazione della compravendita. (V 1464/81, mass n 412127; (V 4809/79, mass n 401420).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)