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Sez. 3, Sentenza n. 177 del 10/01/1984 (Rv. 432428 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PREZZO DA RIMBORSARE ALL'ACQUIRENTE - DEBITO DI VALORE - ESCLUSIONE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432428-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PREZZO DA RIMBORSARE ALL'ACQUIRENTE - DEBITO DI VALORE - ESCLUSIONE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ.*

In caso di Esercizio del diritto di riscatto agrario, ai sensi degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, il prezzo da rimborsare all'acquirente costituisce un debito, non di valore, ma di valuta, come tale non suscettibile di aumento per effetto della svalutazione monetaria, in quanto, con l'Esercizio del diritto suindicato, il retraente subentra, nella posizione del compratore, nello stesso contratto di compravendita stipulato tra l'alienante e il terzo retrattato. (V 1464/81, mass n 412127; (V 4809/79, mass n 401420; (Conf 1405/83, mass n 426227).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)