Sez. 1, Sentenza n. 13244 del 16/06/2011 (Rv. 618329 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revoca di pagamenti - Obbligazione restitutoria - Natura - Debito di valore - Configurabilità - Conseguenze - Rivalutazione monetaria - Applicabilità - Interessi sulla somma rivalutata - Spettanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, la conseguente obbligazione restitutoria, avente ad oggetto l'equivalente pecuniario del bene non restituibile in natura o anche, come nella specie, la somma di danaro relativa al pagamento oggetto dell'azione stessa, ha natura di debito di valore, in ragione della funzione indennitaria cui tale azione assolve, in quanto volta a neutralizzare le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori; ne consegue che il predetto debito restitutorio, destinato alla reintegrazione del patrimonio del fallito, è altresì soggetto alla rivalutazione monetaria, così da poter ovviare al deprezzamento intervenuto dalla data del compimento dell'atto revocato, ed alla maturazione degli interessi sulla somma rivalutata, ai fini di risarcire il danno da ritardata acquisizione del bene.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)