Sez. 1, Sentenza n. 17347 del 06/12/2002 (Rv. 559031 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Provvidenze previste dal D.L. n. 367 del 1990 (conv. in legge n. 31 del 1991) - Aziende agricole destinatarie - Nozione - Ambito.
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE
La nozione di azienda agricola colpita da siccità, considerata dagli artt. 1 e 4 del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31) ai fini dei benefici e dei provvedimenti di soccorso ivi previsti, è più ristretta di quella risultante dall'art. 2135 cod. civ., giacché comprende soltanto le aziende svolgenti attività agricole essenziali, con esclusione pertanto delle aziende di trasformazione che, prive di una connessione con il fondo, partecipano ad una fase commerciale connessa con la produzione agricola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 1, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 4, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)