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Sez. 5, Sentenza n. 25606 del 01/12/2006 (Rv. 594449 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Fallimento del contribuente - Mancato pagamento di debito d'imposta anteriore alla dichiarazione di fallimento - Irrogazione di sanzione - Colpevolezza del curatore - Irrilevanza - Insinuazione al passivo - Necessità.
Stato
decisa il 2006-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594449-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito, l'avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all'elemento soggettivo della violazione ed all'impossibilità per il curatore di effettuare pagamenti a favore di singoli creditori in lesione della "par condicio creditorum", trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando l'imprenditore era ancora "in bonis", e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)