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Sez. 1, Sentenza n. 4104 del 20/06/1986 (Rv. 446897 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE - SANZIONI PECUNIARIE - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE - DECORRENZA - DATA DEL COMPORTAMENTO INTEGRANTE L'OMISSIONE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE SUCCESSIVA AL FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIONE AL PASSIVO DEL CREDITO.*
Stato
decisa il 1986-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446897-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE - SANZIONI PECUNIARIE - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE - DECORRENZA - DATA DEL COMPORTAMENTO INTEGRANTE L'OMISSIONE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE SUCCESSIVA AL FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIONE AL PASSIVO DEL CREDITO.*

Con riguardo a sanzione pecuniaria a carico del contribuente, per evasione od altra infrazione alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il credito dell'amministrazione finanziaria insorge alla data del comportamento, commissivo od omissivo, integrante l'infrazione medesima, non a quella successiva del provvedimento irrogativo di detta sanzione, il quale ha la limitata funzione di constatare la pregressa nascita di quel credito e di renderlo liquido ed esigibile mediante la Determinazione del suo ammontare, configurante mera specificazione ed attuazione del contenuto della norma, senza margini di discrezionalità amministrativa in senso proprio. Ne consegue che l'adozione del suddetto provvedimento dopo la dichiarazione di fallimento del contribuente non osta all'ammissione al passivo dell'indicato credito, quando si riferisca ad infrazione commessa prima dell'apertura della procedura concorsuale. (Conf 1867/84, mass n 433945; (Conf 5552/83, mass n 430495).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)