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Sez. 1, Sentenza n. 7318 del 29/09/1987 (Rv. 455386 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE - SANZIONI PECUNIARIE - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE - DECORRENZA - DATA DELLA COMMISSIONE DELLA RELATIVA INFRAZIONE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE SUCCESSIVO AL FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIONE AL PASSIVO DEL CREDITO.*
Stato
decisa il 1987-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455386-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE - SANZIONI PECUNIARIE - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE - DECORRENZA - DATA DELLA COMMISSIONE DELLA RELATIVA INFRAZIONE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE SUCCESSIVO AL FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIONE AL PASSIVO DEL CREDITO.*

Il credito dell'amministrazione finanziaria, per sanzione pecuniaria discendente da violazione della disciplina sull'IVA, insorge al momento della commissione della relativa infrazione, e, pertanto, deve essere ammesso al passivo del fallimento dell'autore dell'infrazione stessa, che sia dichiarato dopo detto momento, mentre resta irrilevante che l'atto irrogativo di quella sanzione, avente la mera funzione di accertamento (anche nei suoi termini quantitativi) di un debito pregresso, sopravvenga in pendenza della procedura concorsuale. (Conf 4104/86, mass n 446897).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)